I campioni prelevati secondo quanto previsto da DPR 327/80 vengono trattati secondo la norma: l’aliquota in esame viene eliminata dopo l’esecuzione della prova, le aliquote restanti dei campioni conformi vengono eliminate dopo 20 giorni dall’emissione del/dei Rapporto/i di Prova, come regolamentato nelle Procedure Gestionali dell'Ente. Per i campioni non conformi l’eliminazione delle aliquote restanti, fatte salvo le garanzie di difesa (DPR 327/80, art. 18), può avvenire solo dopo autorizzazione scritta dell’Ente prelevatore (ASL, NAS, altro). Le aliquote a disposizione del produttore o dell’importatore, eventualmente pervenute in Laboratorio, possono essere richieste, purché in forma scritta ed entro i termini previsti nelle Procedure Gestionali dell'Ente (20 giorni). L’eventuale restituzione di tutte le aliquote non sottoposte a prove ed esclusivamente per esiti conformi, deve essere motivata e richiesta in forma scritta dal prelevatore e presentata al momento della consegna del campione, allegata al verbale di prelievo.
Per tutti gli altri campioni, comprese le carcasse degli animali, è previsto lo smaltimento dopo l’esecuzione della prova.
La documentazione relativa ai campioni pervenuti (verbali, ecc) sarà conservata presso le Sedi accettanti per 10 anni.
La documentazione interna (fogli di lavoro, quaderni di Laboratorio, fogli di calcolo, ecc.) sarà conservata presso i rispettivi Laboratori per 4 anni.
I Rapporti di Prova originali in formato digitale vengono conservati e archiviati secondo la normativa vigente con la “conservazione sostitutiva” dell’Ente certificatore.